Il merito solidale
Sul disavanzo pubblico
Idee sparse di fantapolitica in tema di merito solidale orientato a sanare il disavanzo pubblico.
Rientro nella normalità.
Negli ambienti dove si era deputati a stabilire nuove disposizioni fu deciso che oltre un reddito fiscale netto annuo di € 120.000,00 (Euro centoventimila) si era solidalmente meritevoli del riconoscimento della qualifica civica di contribuente distinto.
Per tutta la parte eccedente il reddito prima indicato, il Distinto era sottoposto ad un prelievo di solidarietà che aveva la sola e precisa destinazione di contribuire a sanare il disavanzo pubblico, notoriamente elevato in quel Paese, tanto da essere considerato in misura assoluta il quarto in ordine mondiale.
La nuova norma stabiliva che in pari misura dell'accumularsi del PD, il Prelievo Distinto, il Paese non potesse più emettere titoli che in precedenza contribuivano a rinnovare l'esposizione del debito pubblico. Quindi il PD aveva un futuro limite già definito al momento in cui la nuova norma entrava in vigore, il suo limite era pari all'ammontare del debito pubblico consolidato che il PD era chiamato a definitivamente stabilire e anche bloccare, come strumento atto a imporre un definitivo limite. Insomma il debito pubblico diventava una realtà praticata nel passato e non più praticabile per il futuro.
Era così determinata la volontà di dimenticare il ricorso al debito pubblico come possibilità di non controllare la buona gestione della Repubblica, intesa nel suo significato primo di "Cosa Pubblica", che la stessa norma che istituì il PD, introduceva anche un nuovo organo pubblico fornito di poteri che, per evitare future difficoltà di interpretazione si indicarono espressamente come sottoposte solo alla Costituzione della Repubblica, dovendo ogni altra norma in eventuale contrasto adeguarsi al potere riconosciuto al nuovo organo pubblico, definito Magistratura del Contribuente, MC, e non il contrario, mai e in nessun senso di possibile interpretazione. Insomma, alla MC era assegnato un potere che poteva essere definito solo nel rispetto della Costituzione e in questo modo la nuova norma dava un taglio netto e preciso ad ogni futuro tentativo di mitigarne la portata. O si modificava la Costituzione o la MC aveva un potere preciso.
Ammessi a comporre la MC erano solo i Distinti, organizzati tra loro inizialmente dalla norma costituente ma liberi nei limiti stabiliti dalla norma, di raggiungere forme di organizzazione ritenute più appropriate al valore del loro contributo e alla sua durata nel tempo, e dei compiti riconosciuti alla MC.
Per il proprio funzionamento istituzionale la MC aveva una fonte di entrate costituita dalla rendita nella misura annua dello 0,01% (zero virgola zero uno per cento) calcolata sull'ammontare raggiunto dal PD al 31 dicembre di ogni anno, rendita posta a carico dello Stato in sostituzione degli interessi sul debito pubblico.
Contando solo su questa entrata e nessuna altra forma di entrata ammessa, neppure di natura volontaria, la MC doveva svolgere i propri interventi attraverso propri rappresentanti elettivi, ovunque ritenesse di occuparsi. Per l'attività connessa alle riunioni dei Distinti e/o dei loro Rappresentanti, essi avevano accesso gratuito a semplice richiesta di breve anticipo e non soggetta a forme, alle strutture a questo scopo deputate presso gli Enti Locali Territoriali ritenuti più adatti da MC.
Alla MC venivano riservati la vigilanza sul funzionamento, sulla produttività e sul merito, nonché sulla valutazione delle carriere degli appartenenti di ogni ordine e grado, di ogni Magistratura Pubblica avente funzione di controllo dei conti, senza limitazione e distinzione di sorta. Più in generale ogni funzione della Pubblica Amministrazione preposta al controllo dei conti, era sottoposta prima al controllo di MC, poi ma in subordine agli ordinamenti vigenti.
Alla MC venivano inoltre riservate azioni di accertamento, posteriore alle iniziative proprie di ogni Organo delle Stato, sul merito di ogni apparato dello Stato, ad iniziare dall'organizzazione delle attività del personale di ogni ordine e grado, del Ministero delle Entrate, della Guardia di Finanza, e più in generale di ogni struttura preposta all'attività di controllo fiscale.
Alla MC veniva inoltre riconosciuta iniziativa legislativa al pari di membro del Parlamento Nazionale e Regionale o in ogni altro Ente Locale in ogni iniziativa volta a migliorare, armonizzare, semplificare l'attività di vigilanza sui conti e l'attività di accertamento sui redditi.